Per l'installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale non è richiesta l'unanimità
Con la pronuncia 11 maggio 2022, n. 14969, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell'installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale, non occorre una delibera assembleare assunta dai condomini all'unanimità.
Una condomina di uno stabile sito in Torino aveva impugnato due delibere aventi ad oggetto il tema in parola sostenendo che le delibere difettassero del requisito dell'unanimità dei consensi.
La donna è risultata soccombente in primo, in secondo e anche in terzo grado.
la Suprema Corte ha infatti evidenziato come prima della riforma della normativa codicistica inerente il Condominio la materia relativa alla videosorveglianza condominiale fosse incerta: constavano orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul punto.
Il legislatore, peraltro, in seno alla riforma del diritto del diritto del Condominio, ha introdotto l'art. 1122 ter Cod. Civ. che disciplina in modo inequivoco la materia.
La nuova disposizione prevede infatti che le delibere relative all'installazione degli impianti di videosorveglianza debbano essere assunte con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 1, c.c., ossia da tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (c.d. cinquanta più uno).
2022 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955.