Immobili in corso di costruzione: se manca la fideiussione, il preliminare è nullo?
Con la sentenza 12 luglio 2022, n. 21966 la Corte di Cassazione ha statuito che il promissario acquirente di immobile da costruire - o in corso di costruzione - può agire giudizialmente per la nullità del contratto preliminare di compravendita ove il promittente venditore abbia omesso di prestare la garanzia accessoria (fideiussione) ex 2 del d.lgs. 122/2005.
Avanti il Tribunale, il promissario acquirente otteneva sentenza a sé favorevole: declaratoria di nullità.
Adita dal promittente venditore, la Corte d'Appello ribaltava la decisione del Giudice di prime cure, sostenendo difettassero le condizioni previste dalla sopra richiamata norma (avvenuta trascrizione di atto di pignoramento a danno del venditore, dichiarazione di fallimento, di stato di insolvenza, ecc.).
Di diverso avviso la Corte di Cassazione la quale, su ricorso del promissario acquirente, richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado erano state accertate tanto la mancata ultimazione dei lavori quanto la presenza di un pignoramento a danno della promittente venditrice: ciò rendeva attuale e reale l'interesse dell'acquirente ad agire in giudizio per ottenere declaratoria di nullità del preliminare di vendita.
La Corte ha altresì precisato che la nullità in parola appartiene al novero delle nullità c.d. "relative" le quali possono essere fatte valere solo dalla parte che ad esse abbia interesse.
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