Acquisto per usucapione, Benefici fiscali sulla prima casa
Con la sentenza n. 29371 del 16 dicembre 2008 la Corte di Cassazione ha stabilito che chi acquista un immobile per usucapione potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali parziali previste per l’acquisto della prima casa. In altre parole, La Suprema Corte ha affermato che il proprietario divenuto tale in seguito ad usucapione pagherà un’aliquota ridotta sull’imposta di registro. Tuttavia, dette agevolazioni non sono applicabili in materia di imposte ipotecarie e catastali. La controversia aveva ad oggetto, in sintesi, il diritto di usufruire dei benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della prima casa: il ricorrente, che aveva usucapito una casa e ottenuto in seguito relativa sentenza dichiarativa, sosteneva di avere diritto anch’egli ai benefici fiscali testé menzionati, benché il suo fosse stato un acquisto a titolo originario. Ed è proprio questo il cuore della questione: l’applicabilità dei benefici fiscali di cui sopra anche agli acquirenti di prime case a titolo originario; nella fattispecie, per usucapione. Le ragioni del ricorrente sono state riconosciute dalla Suprema Corte. La sentenza appare in contrasto con il precedente orientamento della stessa Corte: è solo con la sentenza in commento che i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di adeguarsi alla nuova politica fiscale introdotta dal legislatore statuendo che “In tema di imposta di registro, l'applicabilità dell'aliquota del 4%, prevista per il trasferimento di immobili destinati a uso abitazione non di lusso, anche ai provvedimenti che accertano l'acquisto della proprietà per usucapione, dev'essere fatta decorrere non già dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del Dl 155/93, convertito con modificazioni dalla legge 243/93, che ha modificato in tal senso l'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, ma dall'entrata in vigore dell'articolo 23 del Dl 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154: tale disposizione ha infatti introdotto nell'articolo 8 della medesima tariffa la nota II-bis, che estende alla registrazione della sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso...”
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