Trust e debiti

Tribunale di Treviso: il trust, in taluni casi, è in frode ai creditori e pertanto nullo per illiceità della causa.

Con la sentenza del 3 gennaio 2019, il Tribunale di Treviso, Giudice estensore Dott.ssa Uliana, ha assestato l’ennesimo duro colpo ai soggetti coinvolti in un’operazione il cui fulcro era costituito da un trust. Il Giudice trevigiano, più in dettaglio, ha affermato che “la Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364, esclude si possa impedire l'applicazione della lex fori in tema di protezione dei creditori in caso d'insolvenza qualora il trust sia stato utilizzato in funzione illecita, funzione la quale si realizza quando il trust sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale secondo un accertamento in concreto alla luce di indici quali: l'incapienza dei beni e dei crediti conferiti nel trust rispetto ai debiti scaduti; l'entità dei debiti e l'attivo residuo del disponente al momento della costituzione del trust; la successiva cancellazione della società disponente dal registro delle imprese; il mancato compimento di qualsiasi concreta attività di liquidazione. Il giudizio sulla liceità della causa concreta del trust deve essere svolto ex ante, a nulla rilevando che la società disponente non sia allo stato attuale assoggettabile a procedura concorsuale per lo spirare del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. L'illiceità della causa del negozio di trust sussiste anche qualora lo strumento segregativo del patrimonio sia stato utilizzato al fine di impedire la realizzazione coattiva individuale del credito da parte del creditore sociale, il quale non potrebbe soddisfarsi sui beni conferiti in trust se non previo esperimento di azione revocatoria o di apposito accertamento giurisdizionale della nullità del negozio istitutivo del trust medesimo”. Il Tribunale veneto, pertanto, ha elencato, come visto sopra, sulla scia della giurisprudenza maggioritaria, gli indici al ricorrere dei quali il trust è da considerarsi illecito/illegittimo in quanto utilizzato al fine evitare la disciplina delle procedure concorsuali. Id est: per frodare i creditori. Riassumendo, dunque, gli indici sono: l'incapienza dei beni e dei crediti conferiti nel trust rispetto ai debiti scaduti; l'entità dei debiti e l'attivo residuo del disponente al momento della costituzione del trust; la successiva cancellazione della società disponente dal registro delle imprese; il mancato compimento di qualsiasi concreta attività di liquidazione.

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