Tradimento e separazione

Quando l'infedeltà è rilevante ai fini dell'addebito della separazione?

Con la pronuncia 23/01/2019 n° 1715, la Corte di Cassazione civile, sez. VI, ha affermato, rectius, confermato, due principi la cui ricorrenza in giurisprudenza è piuttosto consolidata. Il primo riguarda l’incidenza della relazione extra-coniugale intrattenuta da un coniuge ante-separazione, ma post-crisi coniugale. Ossia quando il tradimento, che può anche ben configurarsi come singolo episodio, ha avuto luogo, o comunque, inizio prima della separazione legale dei coniugi ma dopo l’insorgere della crisi matrimoniale che, di fatto, abbia allontanato i partner sul piano relazionale-affettivo. Il secondo principio ri-affermato dalla Corte nella pronuncia in esame concerne l’affidamento della prole. Ebbene, la Suprema Corte ha ricordato come la regola, in materia di separazione e divorzio con figli, sia costituita dall’affidamento condiviso, potendosi derogare ad essa solamente quando sussistano elementi da cui desumere la palese inadeguatezza di un genitore rispetto alle cure, all’attenzione e all’educazione che la prole necessita. Detto altrimenti: normalmente si deve ricorrere all’affidamento condiviso, salvo uno dei genitori sia manifestamente incapace (per qualunque ragione: alcolismo, limitazioni psico-fisiche, orari di lavoro, etc.) di adempiere ai doveri che la legge pone in capo ad essi con riferimento ai figli. L’affidamento condiviso, come noto, consiste nel collocamento prevalente della prole presso uno dei genitori (detto collocatario), con diritto di visita del genitore non collocatario. Per diritto di visita si intende il diritto del genitore, presso cui il figlio non risiede, di trascorrere tempo con la prole. Sovente, il genitore non collocatario beneficia di una o più giornate in cui poter tenere con sé i figli, inclusi uno o più pernottamenti settimanali. Ferma la residenza e il collocamento prevalente presso l’altro genitore, detto appunto collocatario. Tornando al tema dell’addebito, giova precisare che la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei Giudici di merito secondo cui non era stata acquisita al giudizio alcuna prova del nesso causale esistente tra tradimento e separazione. Anzi, poteva correttamente arguirsi che la relazione extra-coniugale della moglie aveva avuto luogo successivamente alla crisi matrimoniale, essendo pertanto irrilevante ai fini dell’invocato addebito. La crisi coniugale, hanno affermato i Giudici, era stata irreversibilmente causata da incompatibilità caratteriali e non dal tradimento della moglie, verificatosi in un momento successivo. Pertanto, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione: nello stesso senso, anche Cass. Civ. n. 16859/2015. Quanto all'affido condiviso, la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione della Corte territoriale secondo cui tale istituto corrispondeva maggiormente all'esigenza del figlio di intrattenere una relazione significativa e paritaria con entrambi i genitori. E’ opportuno segnalare, inoltre, che a parere della Corte di Cassazione il comportamento inadempiente del padre rispetto agli obblighi di mantenimento e la contestazione della madre sulle modalità di esercizio del diritto di visita (la madre aveva allegato il mancato rispetto da parte dell’altro genitore di tali modalità) non sono elementi rilevanti e decisivi ai fini della modifica del regime di affidamento. L’interesse primario è sempre quello del minore. Infatti, all'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solamente ove il ricorso a tale istituto risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, per il suo equilibrio psico-fisico. La Corte ha inoltre ribadito come la conflittualità tra coniugi non può essere, ex sé, motivo di esclusione dell'affidamento condiviso il quale rimane lo strumento principale cui il Giudice deve fare ricorso, salvo, come detto sopra, ricorrano altri motivi (si veda supra) che ne sconsiglino l’applicazione.

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