Testamento olografo: informazioni utili

Come redigerlo. Come impugnarlo. Come provarne l'autografia o la falsità.

Il testamento olografo: qualche nozione utile.

Il testamento olografo, per essere valido, ossia affinché possa produrre effetti giuridici, deve 1) essere stato scritto di pugno dal testatore, 2) recare data di redazione (giorno, mese, anno), 3) recare la sottoscrizione, ovviamente, autografa (come del resto anche data e disposizioni testamentarie).

Se il testamento manca di tali requisiti, chiunque vi abbia interesse può eccepirne l’invalidità, paralizzando l’idoneità del testamento a produrre gli effetti giuridici che il testatore desiderava producesse.

Di regola, la giurisprudenza ritiene che le alterazioni del testamento (esempio: scritte successive aggiunte da terzi) lo rendano invalido solo ove tali eventi siano manifestamente attribuibili a terzi e non impediscano la comprensione delle disposizioni testamentarie, della data e della sottoscrizione autografe.

Ovviamente, il testamento contraffatto, falso, è nullo. La nullità deve essere accertata giudizialmente.

La giurisprudenza inoltre insegna che il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art. 606, comma secondo, Codice Civile, stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, non essendo necessario che siano già state eseguite tutte le disposizioni del testatore.

Altra causa di nullità del testamento, lo stato di incapacità totale del testatore al momento di redazione della scheda. Tale incapacità può essere temporanea o permanente e deve essere provata dal soggetto che promuove la causa per la declaratoria di nullità. Incapacità di intendere e di volere da provarsi rigorosamente.

Inoltre, i Giudici ritengono che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo, sostenendone dunque la contraffazione/falsità, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura. E’ dunque su tale parte processuale che grava l'onere della prova della falsità del testamento. Si applicano infatti i principi generali sanciti dalla legge in tema di accertamento negativo (di fatti, diritti).

Inutile dire che la redazione di una scheda testamentaria richiede attenzione e precisione.

2019 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955

 

Per richiedere assistenza legale: 0521.283068. Pareri legali previo preventivo gratuito.