L'appaltatore risponde della perdita dei benefici fiscali fruibili dal committente?
Il tema del Superbonus 110%, insieme agli altri bonus fiscali, rimane assai rilevante e, sebbene le pronunce giurisprudenziali in materia siano ancora relativamente poche, il contenzioso è elevato tra appaltatori e committenti.
Invero, le controversie vengono sovente definite stragiudizialmente, con risparmio di tempi e costi per le parti in lite.
Tra le poche sentenze rese in punto di Superbonus dai Tribunali negli ultimi mesi, una delle più interessanti è la n. 1245/2023 del 20.10.2023 pronunciata dal Tribunale di Pavia.
Il Giudice lombardo, adito dal committente, ha dichiarato la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno.
Le voci di danno deducibili in siffatte ipotesi sono molteplici. Il committente, tra le altre, può chiedere che sia l'appaltatore inadempiente a pagare la differenza tra l'entità del bonus originariamente previsto come fruibile dalla committenza e il minor beneficio fiscale da questa concretamente fruibile in seguito all'inadempimento dell'appaltatore che ha comportato lo sforamento del termine normativamente previsto per l'ultimazione dei lavori.
La via giudiziale non sempre, peraltro, si rivela la scelta migliore. Spesso, infatti, l'appaltatore si trova in stato di crisi economico-finanziaria, talvolta prossimo all'insolvenza. Ne deriva che un'azione giudiziale potrebbe non portare al risultato sperato.
In tali casi limite, la conclusione di un accordo tra le parti può risultare più proficua per entrambe.
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