Compravendita: chi paga le spese condominiali straordinarie deliberate prima del rogito?
La giurisprudenza di merito (nella specie, il Tribunale di Napoli) è recentemente tornata a pronunciarsi su un tema piuttosto ricorrente nell'ambito delle compravendite immobiliari: a chi compete il pagamento delle spese straordinarie deliberate prima dell'atto definitivo (c.d. "rogito")?
Il Giudice partenopeo, con la sentenza 2 novembre 2023, n. 10025, ha statuito che "i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell'appartamento al momento in cui i lavori stessi sono stati deliberati, ossia sottoposti al vaglio dell'assemblea e da questa votati".
Il Tribunale ha precisato che 1) in caso di lavori di ordinaria amministrazione, non ha rilevanza la data in cui la relativa spesa è stata approvata dalla maggioranza dei condomini bensì la data in cui l'attività di manutenzione e di conservazione del bene comune è concretamente posta in essere. Ne deriva che sebbene tali spese vengano deliberate anteriormente alla data di compravendita, esse saranno sostenute dell'acquirente se l'attività sopra descritta è posta in essere dopo la stipula dell'atto definitivo; 2) in caso di lavori di straordinaria amministrazione, di contro, è il proprietario dell'unità immobiliare alla data della delibera di approvazione dei lavori che dovrà sostenerne le spese (venditore o acquirente).
Nella fattispecie, la venditrice è stata dunque dichiarata tenuta a sostenere le spese per i lavori straordinari oggetto di causa.
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