Spese lastrico solare

Corte di Cassazione: quale criterio per il riparto delle spese per rifacimento terrazza ad uso esclusivo? Spiegazione.

Terrazza a livello ad uso esclusivo. Manutenzione straordinaria. Criterio di riparto spese ex art. 1126 codice civile. Non opera regolamento condominiale contenente deroga. La Corte di Cassazione, con la pronuncia 16 gennaio 2019, n. 968 ha statuito che, in caso di manutenzione straordinaria di terrazza a livello ad uso esclusivo (costituente il c.d. "lastrico solare"), non può operare l'eventuale criterio di ripartizione delle relative spese previsto dal Regolamento Condominiale, dovendo, di contro, trovare applicazione l'art. 1126 Cod. Civ., a mente del quale "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". Nella fattispecie, i condomini attori in primo grado sono usciti dunque vittoriosi dal giudizio di legittimità. Soccombente il condominio. La Corte, invero, ha precisato che il criterio convenzionale di riparto spese indicato nel Regolamento Condominiale può trovare applicazione solo ove il rifacimento della pavimentazione sia conseguenza diretta dell'uso che i proprietari esclusivi hanno fatto della terrazza a livello. Diversamente, in caso di necessità di lavori che strutturali che interessino lo strato di impermeabilizzazione della terrazza medesima, è l'art. 1126 codice civile a dettare legge in punto di riparto spese.

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