Novità normative in materia di somministrazione di lavoro
In sede di conversione del Decreto legge n. 87 del 2018 (c.d. "Decreto dignità") è stato introdotto il comma 2, all’art. 2, in cui è stata introdotta una nuova percentuale di utilizzazione dei lavoratori somministrati. Infatti, se rimane fermo il limite legale del 20% dei contratti a tempo determinato c.d. “diretti” dell’utilizzatore, il numero di lavoratori assunti con contratto a termine o di somministrazione a tempo determinato non può superare, complessivamente, la soglia del 30% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso utilizzatore è attivi al primo gennaio dell’anno di stipula dei contratti. Per contro, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati beneficianti da almeno sei mesi dei trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati ovvero molto svantaggiati ex nn. 4) e 99), art. 2, Regolamento U.E. 17 giugno 2014, n. 651/2014 della Commissione, giusta Decreto del Ministro del Lavoro.
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