Cassazione Civile: Valida la notifica alla Società dei verbali per infrazioni al Codice della Strada imputabili a rappresentati e dipendenti utilizzanti auto aziendali
Con la sentenza n. 7666 del 30 marzo 2009 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza della responsabilità solidale della Società – ergo, persona giuridica – in caso di illecito stradale commesso da un rappresentante o un dipendente della società con auto aziendale. La responsabilità solidale in parola, ai sensi dell’art. 6, legge 24 novembre 1981, n. 689, è una responsabilità di natura sussidiaria la quale sussiste ogni volta che un illecito amministrativo sia commesso da un dipendente dell’ente nell’esercizio delle sue funzioni o da persona che rappresenta la Società. Naturalmente tale responsabilità solidale non sussisterà ove sia accertata l’assenza dell’illecito o l’assenza del nesso soggettivo fra illecito ed espletamento di funzioni (ad es.: illecito stradale commesso dal dipendente diretto ad una stazione sciistica in un giorno festivo). Si sottolinea che affinché vi sia sussistenza della responsabilità sussidiaria della Società a nulla rileva la mancanza di identificazione del trasgressore, salvo che questa possa “tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità”. In sintesi, e con le parole dei Giudici della Suprema Corte: “E’ ben possibile che l’amministrazione notifichi due distinti provvedimenti, uno all’autore materiale e l’altro al responsabile solidale, il quale, ai sensi del ricordato art. 6, comma 3 della legge 689/81, può essere una persona giuridica, tenuta in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta e abilitata (comma 4) all’esercizio del regresso”. Con la sentenza in commento è stata dunque fatta luce su una questione controversa.
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