Cassazione Civile - Seconda Sezione: Non consente il transito dell'automobile la generica servitù di passaggio
Con la sentenza n. 5434 del 2010 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del proprietario di un fondo dominante il quale chiedeva gli fosse riconosciuto il diritto di transitare con l’automobile sul fondo servente nell’esercizio del proprio diritto di servitù di passaggio. La Suprema Corte ha statuito che l’esistenza di una servitù di passaggio non prevede necessariamente il diritto per il proprietario del fondo dominante di esercitare il proprio diritto transitando con l’automobile in ogni caso. Infatti, i giudici della Corte hanno ritenuto che “se il titolo costitutivo non lo prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario [titolare del diritto di servitù] abbia il potere di passare solamente a piedi”. Una statuizione, questa, di grande chiarezza espositiva e contenutistica. Ma i Giudici della Suprema Corte non si sono fermati qui. Hanno precisato che nemmeno il Giudice, nel corso di una causa, ha il potere per ampliare la facoltà di esercizio del diritto de quo facendo ricorso al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente; ciò in quanto quest’ultimo è un principio sussidiario applicabile unicamente nel caso in cui si rilevino lacune o imprecisioni nell’atto di costituzione della servitù, cioè nel titolo dal quale risulti il diritto. Nella sentenza la Corte cita l’art. 1063 c.c. dichiarando che tale articolo stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione dell’esercizio delle servitù, mettendo in posizione di fonte primaria il titolo costitutivo del diritto. Nel caso di specie, il titolo costitutivo del diritto, secondo la Corte di Cassazione non lasciava adito a dubbi. I Giudici della Seconda Sezione Civile hanno inoltre indicato varie sentenze precedenti della Corte nel cui solco ben si inserisce quella in commento. Si tratta delle sentenze n. 8643/95, n. 7795/02, n. 8853/04, n. 7639/09.
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