Il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale da parte di un singolo condomino è legittimo? Dipende
Con ordinanza 9 novembre 2021, n. 32806, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale da parte di uno dei condomini.
Nel 1993, Tizio, in seguito alla ristrutturazione del proprio appartamento, aveva installato un impianto di riscaldamento autonomo, continuando peraltro a pagare le spese di esercizio e di conservazione dell'impianto condominiale.
Nel 2004/2005, Tizio aveva omesso il pagamento delle spese di esercizio.
Il Condominio lo aveva dunque citato in giudizio, sostenendo che il Regolamento condominiale non lasciasse adito a dubbi: era ivi previsto che tutti i condomini dovevano partecipare alle spese di esercizio e manutenzione.
Il Tribunale accoglieva le domande del Condominio, e così anche la Corte d'Appello.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha cassato la sentenza d'appello, evidenziando come, per consolidata giurisprudenza e, ancor prima, per chiaro dettato normativo in materia, è da considerarsi legittimo il distacco del singolo condomino dall'impianto centrale di riscaldamento purché 1) dal distacco non derivi pregiudizio all'impianto condominiale 2) il condomino distaccatosi contribuisca pro quota al pagamento delle spese di conservazione dell'impianto condominiale.
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