Qual รจ il danno risarcibile in caso di vacanza rovinata?
Con la recente sentenza 10651/08 la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno patito dagli acquirenti di un pacchetto turistico "tutto compreso" va risarcito se, in caso di vacanza minata dalla impraticabilità del mare, il tour operator non ha fornito alternative idonee durante il soggiorno dei propri clienti.Norme comunitarie, infatti, trasposte con Dlgs. 206/2005 nell'art. 91 del Codice del Consumo, prevedono che l'organizzatore sia tenuto a predisporre alternative, non comportanti oneri in capo al consumatore, per la prosecuzione del viaggio programmato, ovvero a rimborsare gli acquirenti nei limiti della differenza fra le prestazioni acquistate e quelle realmente fruite; salvo il risarcimento del danno. Nel caso specifico, due turisti avevano acquistato da un tour operator un pacchetto all inclusive avente ad oggetto un soggiorno presso un villaggio balneare. La vacanza veniva gravemente compromessa dalla sopravvenuta impraticabilità del mare causata dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa ove sorgeva il villaggio.In appello il giudice aveva rilevato che il soggiorno "aveva perso di utilità a causa dell'impraticabilità del mare". Tuttavia, l'organizzatore non aveva adempiuto all'obbligo previsto dalle disposizioni di cui sopra: non aveva cioè offerto ai clienti né soluzioni alternative, né la restituzione quanto meno parziale del prezzo. Ecco il perché del diritto, riconosciuto anche dai giudici di merito, al risarcimento del danno.Con la stipulazione di un contratto "tutto compreso" il tour operator assume una obbligazione di risultato: risultato che è tenuto a garantire, non potendo essere esonerato dagli obblighi derivanti dall'art. 91 del Codice del Consumo.
© 2008 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955
Riproduzione anche parziale vietata.