Corte di Cassazione: vietato riprendere con telecamere i lavoratori dipendenti, anche se con il loro consenso; salvo...
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38882 del 24 agosto 2018, ha confermato il reato commesso da un datore di che aveva installato, pur col consenso dei lavoratori, telecamere per controllarli nei locali aziendali. Infatti, nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte, il datore di lavoro non aveva rispettato quanto disposto dall'art. 4, della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") il quale prevede che: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi". Tale pronuncia è linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale. Ovviamente, il fatto che il datore di lavoro non fosse a conoscenza di quanto disposto dall'art. 4 legge 300/1970 non ha avuto rilevanza, posto che "ignorantia legis non excusat". E' opportuno precisare che il datore di lavoro in questione avrebbe probabilmente potuto evitare la condanna procedendo secondo i precetti della norma sopra richiamata, atteso che, sia in primo che in secondo grado, il datore stesso ha fondato la propria difesa sulla necessità di tutelare il patrimonio aziendale. Tale ipotesi, in effetti, rientra tra quelle previste dalla normativa; peraltro, il mero consenso dei lavoratori all'installazione di telecamere/videocamere non è sufficiente ad escludere la rilevanza penale di tale condotta.
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