Riduzione e Collazione

Cassazione: i rapporti tra azione di riduzione e collazione. La donazione indiretta e la donazione simulata

Con la sentenza 12 luglio 2024, n.19230, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in punto di differenze, sul piano processuale, tra donazione indiretta e donazione simulata; nonché sui rapporti, sempre in ambito processuale, tra azione di riduzione e collazione.

La donazione, afferma la Suprema Corte, resta "un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio [donazione, n.d.r.] simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo".

In altre parole, dunque, alla donazione indiretta non si applica il divieto di prova testimoniale operante per la donazione simulata. 

La Corte ha altresì precisato che "in tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che, ferma restando l'autonomia delle due diverse azioni, la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum [insieme dei beni su cui vantava diritti il de cuius, n.d.r.], laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a riceverlo in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni".

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