Riduzione assegno di mantenimento

Cassazione civile: Gli assegni per l'ex coniuge casalinga e per i figli cui è tenuto l'imprenditore non si riducono nemmeno se quest'ultimo è stato estromesso dalla guida dell'azienda

Con la sentenza n. 3916 del 18 febbraio 2009 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un padre-imprenditore il quale, dopo essere stato estromesso dalla guida dell’azienda di famiglia, assunta da un nuovo organo direttivo voluto dalle banche, chiedeva una riduzione dell’assegno. La motivazione addotta dai Giudici, riassumendo, è la seguente: il padre dispone di un patrimonio tale da permettergli il pagamento degli assegni nei confronti della ex moglie, casalinga, e dei figli. La Suprema Corte ha sottolineato la legittimità degli accertamenti d’ufficio disposti dal giudice circa la disponibilità patrimoniale degli ex coniugi, al fine di valutare l’appropriatezza della quantificazione degli assegni. Ne caso de quo, per altro, il padre-imprenditore non è riuscito a dimostrare i presunti nuovi introiti che la ex moglie otterrebbe dall’organizzazione di corsi di cucina e da collaborazioni con una casa editrice. La Suprema Corte, dunque, ha confermato l’importo degli assegni a beneficio dell’ex moglie e dei figli dell’imprenditore: due mila euro per la prima, due mila per i secondi. Il ricorso del genitore è stato respinto alla luce del fatto che, in seguito agli accertamenti disposti d’ufficio, si era appurata l’esistenza di redditi e immobili di proprietà del ricorrente del tutto sufficienti per consentire ai figli e all’ex moglie di continuare a vivere con il tenore di vita di sempre.

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