Cassazione Civile: Il coniuge può validamente rinunciare al contributo dell'altro coniuge per il mantenimento della prole
Con la sentenza n. 27653 depositata il 20 dicembre 2011 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha precisato che il coniuge il quale in sede di separazione si accordi con l’altro, in ordine alle spese di mantenimento dei figli, dichiarando di volersi accollare tali spese per intero non può, successivamente, chiederne la restituzione, se non mediante revisione in ambito di divorzio o in seguito. Se la revisione delle condizioni patrimoniali stabilite con la separazione, e inerenti il mantenimento della prole, non sono modificate né in sede di divorzio né in un momento successivo mediante l’attivazione da parte del coniuge interessato del procedimento di modifica di tali condizioni, tale configurazione pattizia rimane inalterata finché non sia richiesta l’eventuale revisione. Con la sentenza suindicata la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un ex marito il quale, dopo aver espresso la volontà di accollarsi integralmente le spese per il mantenimento della figlia disabile in sede di separazione e confermato tale sua volontà anche in sede di divorzio, agiva in giudizio contro la ex moglie chiedendone la condanna alla restituzione della metà delle spese sostenute, sostenendo in subordine l’arricchimento senza causa della ex consorte. L’uomo perse la causa. Appellò la sentenza e perse anche in secondo grado, avendo confermato, il Giudice dell’appello, le statuizioni del Tribunale. I Giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza de qua, hanno precisato che le spese sostenute dall’ex marito per il mantenimento della figlia disabile costituiscono atti di liberalità non ripetibili. In buona sostanza, l’uomo avrebbe potuto ottenere una modifica delle condizioni patrimoniali della separazione, confermate in sede di divorzio, attivando il procedimento di revisione di tali condizioni.
© 2012 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955