Cassazione Civile: L'istituto scolastico è responsabile, sussistendo determinati presupposti, del danno subito dall'alunno.
Con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che, ove all’interno di un istituto scolastico un alunno subisca un danno ad esempio, come nel caso di specie, da caduta, l’istituto medesimo è tenuto al risarcimento del danno salvo provi di aver preventivamente posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno medesimo e che lo stesso, nondimeno, si è verificato per “un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso”. Il caso in parola concerneva la caduta, da parte di un allievo di un istituto scolastico, da un muretto interno all’istituto medesimo, con conseguenti lesioni fisiche. La Corte ha precisato che per l’attore è sufficiente provare che il danno si è verificato all’interno della struttura scolastica nel corso dello svolgimento del “rapporto negoziale” fra istituto e alunno. E’ opportuno rilevare che la Corte ha inteso attribuire alla nozione di “edificio scolastico” un significato ricomprendente anche le aree cortilizie le quali, ove gestite dall’Ente scolastico, devono essere soggette ad idonea sorveglianza e prive, come detto supra, di elementi in grado di costituire una minaccia per l’incolumità degli alunni. Il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico interessato, dopo aver perso in primo e in secondo grado, non l’hanno spuntata nemmeno avanti alla Suprema Corte.
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