Responsabilità del padrone di un cane

Cassazione: responsabilità del padrone in caso d'affidamento del cane a un terzo, anche quando questi sia membro della famiglia

Il padrone di un cane, specie se aggressivo come il pitbull, è sempre responsabile del comportamento dell'animale anche quando questo viene affidato ad un'altra persona anche se di famiglia che, non essendo "la persona dominante", è inadeguata a gestirlo. Lo sottolinea la IV Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34765 dell'8 settembre scorso; in cui si spiega appunto come il padrone di un cane sia "la persona dominante" che ha l'obbligo di impedire che il cane aggredisca qualcuno. Il caso riguarda una coppia di coniugi di Crotone il cui cane, un pitbull, aveva aggredito mordendo il bambino dei vicini per cui il piccolo aveva dovuto subire un intervento chirurgico. Il tribunale di Crotone aveva condannato i padroni per lesioni colpose. Una sentenza però riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro che aveva invece condannato la moglie perché era stata lei a portare il cane in giardino e a perderne il controllo, e aveva assolto il marito che in quel momento si trovava a casa. Nel ricorso in Cassazione il pg di Catanzaro ha impugnato la sentenza perché l'uomo, essendo padrone dell'animale, aveva affidato ad una "persona non idonea a contenere le reazioni del cane" e aveva per questo violato "i suoi obblighi di sorveglianza e di controllo poiché non aveva messo la museruola e non aveva valutato l'inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza fisica e alle reazioni dell'animale". La Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore. Nella sentenza numero 34765, infatti, ha sottolineato che: "L'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo proprietario, il marito appunto, e di fatto su chi per essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare, di verificare che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio) che secondo la sentenza di primo grado non furono adottate".

Fonte: Ansa

2008 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955.