Compravendita immobiliare: il mediatore è responsabile se non comunica all'acquirente le irregolarità urbanistiche o edilizie inerenti all'immobile?
La legge prevede che il mediatore, nelle compravendite immobiliari, è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare e che possano influire sulla conclusione dell'affare stesso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni.
Per la giurisprudenza può sussistere la responsabilità del mediatore in caso di mancata informazione al promissario acquirente in ordine all'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie (che non siano, logicamente, ancora state oggetto di sanatoria) inerenti all'immobile oggetto della compravendita.
Conseguentemente, l'acquirente, il quale in seguito alla stipula dell'atto definitivo abbia avuto conoscenza dell'esistenza di irregolarità (es.: abuso edilizio), potrà chiedere il risarcimento dei danni tanto al venditore quanto al mediatore.
L'acquirente inoltre, in tali casi, potrà legittimamente rifiutarsi di corrispondere al mediatore la provvigione pattuita, salvo il diritto al risarcimento danni.
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