Cassazione: L'operaio responsabile della sicurezza esonera da responsabilità i vertici aziendali
Con la sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un caposquadra, investito del ruolo di responsabile della sicurezza in cantiere, il quale asseriva di non poter rispondere in luogo dei vertici aziendali essendo dipendente appartenente al quarto livello. La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso del caposquadra, affermando che, ben potendo essere assegnata a un operaio la mansione di responsabile sicurezza, questo, in caso di incidente, ne risponde, escludendo da ogni responsabilità i vertici della azienda. La Corte afferma dunque che il caposquadra, il quale sia stato delegato alla prevenzione, risponde personalmente degli infortuni, suoi e dei compagni, quando non ha osservato e/o fatto osservare le misure antinfortunistiche sul luogo di lavoro.
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