Responsabilità medica

Cassazione Civile: L'ente ospedaliero è responsabile solidalmente con il medico chirurgo che 'sbaglia' un intervento

Con la sentenza n. 18805 del 28 agosto 2009 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una clinica che chiedeva fosse accertata la propria non responsabilità in merito all’errato intervento chirurgico effettuato da un medico col quale la clinica stessa aveva avviato un rapporto di collaborazione a intermittenza. La clinica in questione era stata ritenuta responsabile solidalmente col medico chirurgo sia in primo che in secondo grado. Dello stesso parere la Corte di Cassazione. Fra i principali elementi addotti per esprimere la propria estraneità ai fatti la clinica citava il fatto che medico e paziente si erano accordati direttamente e personalmente sull’intervento; il fatto che fu il medico, e lui solo, a scegliere la clinica ricorrente come luogo ove eseguire l’intervento; il fatto, infine, che fu il medico, e lui solo, a curare l’aspetto burocratico del ricovero e ad incassare senza ulteriori passaggi il quantum dovuto dalla cliente per la prestazione. Inoltre, la ricorrente sottolineava come il chirurgo eseguisse presso la clinica medesima solo interventi per propri clienti personali. La Corte di Cassazione, in buona sostanza, ha affermato che un tale rapporto di collaborazione atipica, com’era quello in essere fra clinica ricorrente e medico in parola, avrebbe dovuto essere quanto meno provato dall’esistenza di due contratti separati, “con espressa specificazione nelle relative clausole delle prestazioni incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti su cui gravano le conseguenti responsabilità”, e questo alla luce del fatto che “non è sempre agevole parcellizzare e separare fra loro i diversi contributi inerenti una prestazione sanitaria quale un intervento chirurgico”. La Suprema Corte evidenziava quanto sopra non era stato affatto provato. Pertanto, ha respinto il ricorso. La cliente del medico era una modella, alla quale – in seguito all’intervento – erano rimaste sul seno ‘cicatrici deturpanti’ indelebili. Impossibile rimuoverle, come fu appurato dopo vari e inutili interventi riparatori. Tornando alla responsabilità solidale fra clinica e medico, la Suprema Corte ha stabilito che nel caso in cui un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo o un medico ad operare al suo interno, “mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice nel complesso delle prestazioni sanitarie”, inclusa l’attività del chirurgo. Una sentenza questa che se da un lato ribadisce il diritto al risarcimento della vittima di interventi chirurgici errati, dall’altro sancisce il rilevante principio della responsabilità solidale dell’ente ospedaliero con il medico chirurgo ‘imprudente’.

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