Violazione obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio
L’art. 570 bis del Codice Penale (rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”) punisce, con le pene previste dall’art. 570 Codice Penale (su cui si dirà nel prosieguo), il coniuge che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
In sintesi, dunque, la norma in esame sanziona “il coniuge” che non adempie il provvedimento del Giudice (civile), ovvero l’accordo di separazione o divorzio raggiunto dai coniugi, in cui sono stabiliti assegni di mantenimento in favore dell’atro coniuge (moglie o marito) e/o dei figli.
Una prima precisazione:
la Corte di Cassazione, alla luce del tenore letterale della disposizione sopra trascritta (là dove pare che soggetto attivo possa essere esclusivamente “il coniuge”), è attualmente incline a darne un’interpretazione costituzionalmente orientata, estendendo dunque il raggio d’azione della norma incriminatrice in esame anche a quei genitori che non sono mai stati legati da vincolo di coniugio. Detto altrimenti: il reato sussiste anche ove la condotta tipica descritta nell’art. 570 bis Codice Penale sia posta in essere da un genitore che non è mai stato sposato all’altro. Il principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione) rappresenta il grimaldello interpretativo con cui la Corte di Cassazione ha più volte scardinato l’impianto apparentemente rigido dell’art. 570 bis Codice Penale là dove è impiegato il termine “coniuge” e non (anche) “genitore”.
Quanto alle pene previste dall’art. 570 bis Codice Penale, come sopra accennato, trovano applicazione, per espresso rinvio della stessa norma in esame, quelle di cui all’art. 570 Codice Penale ossia: reclusione fino a un anno ovvero multa da centotre euro a milletrentadue euro.
A questo punto, qualche precisazione sulla condotta descritta dalla norma in parola. Quando può dirsi integrato il reato di cui all’art. 570 bis Codice Penale? E’ sufficiente l’omesso pagamento di una parte delle somme dovute a titolo di mantenimento dell’ex moglie e/o dei figli o è necessario che l’omissione sia integrale? E il ritardo nel pagamento dell’assegno di mantenimento? Se c’è ritardo c’è sempre, per ciò solo, reato? Oppure il ritardo deve essere maggiore di una certa soglia affinché il delitto di cui all’art. 570 bis Codice Penale possa dirsi integrato?
Ebbene, in primis è opportuno segnalare che ilpresente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
Si tratta pertanto di una disposizione normativa che, alla data in cui si scrive, non ha nemmeno compiuto un anno. Nondimeno, dottrina e giurisprudenza, come si può ben immaginare tenuto conto del tema della norma in parola, hanno già fatto colare un considerevole quantitativo d’inchiostro o, comunque, di parole in ambiente informatico.
Per quanto è qui d’interesse, si prenderanno in considerazione brevemente solo i contributi della giurisprudenza, posto che, in ultima analisi, è ciò che accade in sede giurisdizionale ad essere rilevante.
Tornando alle domande sopra poste relative all’art. 570 bis Codice Penale, occorre subito precisare che l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento dell’ex moglie o convivente more uxorio non costituisce, sempre e comunque, reato. Né si ha sempre e comunque il reato di cui all’art. 570 bis Codice Penale in caso di ritardato pagamento.
Invero, ogni fattispecie posta al vaglio dell’Autorità giudiziaria è, per così dire, un caso a sé e, in quanto tale, merita una valutazione individuale. Peraltro, la giurisprudenza, non solo, come detto sopra, equipara i coniugi o ex coniugi ai genitori o ex partner conviventi; i Giudici infatti ritengono che, ai fini della sussistenza del reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, ex art. 570 bis Codice Penale, è necessario che sussista il dolo nel soggetto attivo. Detto altrimenti: l’obbligato che non corrisponde l’assegno di mantenimento dovuto all’ex e/o ai figli è punibile ai sensi della legge penale solo se tale inadempimento è stato voluto ossia scientemente attuato. Si prenda l’esempio di un individuo che, pur avendo le risorse economiche per corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice o dalle parti mediante accordo, non paghi in tutto o in parte quanto dovuto, ovvero esegua i pagamenti con tale periodico ritardo da causare – anche implicitamente, alla luce del grave ritardo - danno ai beneficiari delle somme. Volontà e rappresentazione, dunque.
Ne deriva
pertanto, che la condotta omissiva o il ritardo nei pagamenti non sono penalmente rilevanti ogni volta che si accerti l’assenza di dolo nell’agente. Esempio: Tizio non ha le risorse economiche per far fronte all’assegno di mantenimento determinato dal Giudice. Vuoi perché il Giudice ha sopravvalutato i redditi di Tizio, vuoi perché Tizio ha improvvisamente subito una “menomazione” reddituale (drastico calo del fatturato, se lavoratore autonomo o libero professionista o imprenditore; perdita del posto di lavoro ovvero riduzione del monte ore lavorato, ecc.). Certo, in caso di peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato questi può chiedere la modifica delle condizioni economico-patrimoniali al giudice con ricorso. Può peraltro accadere che tra la data di deposito del ricorso e la data in cui il Giudice civile adito rende il pedissequo provvedimento passino mesi. E che in quel lasso di tempo i beneficiari dell’assegno di mantenimento decidano di sporgere querela nei confronti dell’obbligato, con conseguente attivazione di procedimento penale a suo carico.
In buona sostanza, dunque, l’indagato/imputato in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 570 bis Codice Penale avrà interesse a dimostrare che il mancato o parziale o ritardato pagamento dell’assegno di mantenimento in conseguenza di separazione o divorzio (rectius: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) non è stato doloso, bensì il risultato della sua incapienza reddituale/patrimoniale rispetto all’entità dell’assegno dovuto. Dichiarazioni dei redditi (CUD o UNICO), estratti conto bancari, e altri documenti potranno fornire la prova, o quanto meno indizi gravi precisi e concordanti, di tale assenza di dolo.
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