Cassazione: l'impossibilità sopravvenuta all'esecuzione del preliminare obbliga alla restituzione del doppio della caparra?
Con la sentenza 31 luglio 2023, n. 23209, la Corte di Cassazione ha statuito che la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per impossibilità sopravvenuta della sua esecuzione (ossia la stipula del contratto definitivo) dà luogo a soli obblighi restitutori e non consente di condannare il debitore (nella fattispecie i venditori) al pagamento del doppio della caparra. La Corte ha precisato che tale condanna rappresenta una tutela risarcitoria ammessa solo in caso di recesso di uno dei contraenti a valle dell'inadempimento dell'altro contraente.
Nel caso di specie, i promissari acquirenti scoprivano che non era mai stata rilasciata la concessione edilizia e che l'immobile oggetto del contratto preliminare non era frazionato né frazionabile.
Se Tribunale e Corte d'Appello hanno ritenuto che i venditori fossero obbligati alla restituzione del doppio della caparra versata, la Corte di Cassazione ha di contro ribaltato tale decisione, affermando il principio sopra citato.
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