Cassazione: il preliminare non è nullo in caso di irregolarità urbanistica dell’immobile
Con l'ordinanza 5 marzo 2021, n. 6191, la Corte di Cassazione, nel solco di precedenti pronunce, ha affermato che la sanzione della nullità, prevista dall'art. 40, L. 47/1985 per i contratti relativi a immobili privi della concessione edilizia trova applicazione solamente in relazione ai contratti con effetti traslativi. Restano pertanto esclusi i contratti ad efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. Tale soluzione, precisa la Suprema Corte, deriva non solo dal tenore letterale della norma ma anche dal fatto che la dichiarazione ex art. 40, comma secondo, della stessa legge (in ordine agli immobili edificati prima del 01 settembre 1967) può essere inserita nel contratto di compravendita (c.d. "rogito"). Lo stesso dicasi per il rilascio della concessione in sanatoria: anche questo rimedio può intervenire successivamente al contratto preliminare.
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