Corte di Cassazione: il singolo condòmino può ottenere rimborso spese per lavori edili su parti comuni solo se vi era l'urgenza di eseguirli.
Con l'ordinanza n. 17027, pubblicata in data 28 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che, una volta accertata la non urgenza dei lavori edili fatti eseguire sulle parti comuni dal singolo condomino, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun rimborso, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa. Ciò in quanto, sostiene la Corte, ammettendo il diritto al rimborso si aggirerebbe il divieto posto dall'art. 1134 Codice Civile, finendo per ammettere l'iniziativa gestoria del singolo condomino, pur difettando i presupposti di legge, ossia l'urgenza nella realizzazione di lavori su beni comuni. Pertanto, secondo la Suprema Corte, qualora un condomino abbia dubbi sulla sussistenza dei caratteri dell'urgenza riguardo ad una determinata situazione inerente parti comuni, sarebbe consigliabile portare prima di tutto la questione in assemblea condominiale, eventualmente anche convocandone una in via straordinaria, al fine di ottenere una delibera esprimente la volontà dei condomini. Infatti, come visto sopra, ben può accadere che i lavori da eseguire su parti comuni siano considerati urgenti da un singolo condomino (magari interessato più di altri in ragione della maggior vicinanza del suo immobile alle parti comuni che necessitano di intervento manutentivo) ma non dagli altri rappresentanti la maggioranza. Ovviamente, l'urgenza è spesso evidente e non necessita di interpretazioni: si pensi ad un cornicione che minaccia di crollare da un momento all'altro sul capo del primo sventurato che si accinge ad entrare attraverso il portone d'ingresso condominiale.
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