Nuove Tabelle '2009' per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale
Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale § I Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008: • individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato, • prevedendo poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, • nonchè la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato. A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Si propone quindi la liquidazione congiunta: • del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, • e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: • c.d. danno biologico “standard”, • c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, • c.d. danno morale. Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato: • a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); • a una percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: o sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"), o sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. La versione finale delle nuove Tabelle -varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 e qui allegata - segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare: individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), • aumentato – in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” – di una percentuale ponderata (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%), • così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico, • e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. § II A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Osservatorio propone poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. In particolare, sempre tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, si propone: • per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%, • una forbice di valori monetari, • da un minimo di euro 88,00 ad un massimo di euro 132,00 • (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 finora in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %), onde così consentire l’adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto. Punto biologico 2008 riv. al 2009: Euro 70,56; Aumento: 25;% Punto danno “non patrimoniale” 2009: Euro 88,00; Aumento personalizzato: fino a max Euro 132,00. § III A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l’Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo la seguente tabella (nella quale è stato inserita anche l’ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). DaaA favore di ciascun genitore per la morte di un figlioEuro 150.000,00Euro 3000.000,00A favore del figlio per la morte di un genitoreEuro 150.000,00Euro 300.000,00A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissutoEuro 150.000,00Euro 300.000,00A favore del fratello per la morte di un fratelloEuro 21.711,00Euro 130.266,00A favore del nonno per la morte di un nipoteEuro 21.711,00Euro 130,266,00 Milano, 22 maggio 2009.
Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955