Il preliminare di compravendita non è nullo se difetta delle indicazioni attinenti alla conformità
Con la sentenza 06 giugno 2023, n. 4041, la Corte d'Appello di Roma ha statuito che l'omessa indicazione, nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, delle informazioni concernenti la c.d. conformità catastale oggettiva del bene, o dei dati catastali di questo, o del riferimento alle planimetrie depositate in catasto, o dell'attestazione/dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, non genera la nullità del contratto stesso posto che le norme stabilite dall'art. 29, co. 1-bis, della legge 52/1985, aggiunto dall'art. 19, co. 14, del D.L. 78/2010, convertito con modif. dalla legge 122/2010, attengono esclusivamente ai contratti definitivi (c.d. "rogito") con cui il diritto di proprietà è trasferito dal venditore al compratore. Pertanto, tali disposizioni normative non si applicano ai contratti ad effetti obbligatori qual è il contratto preliminare in forza del quale, in sintesi, il promittente venditore si obbliga a cedere al promissario acquirente il diritto di proprietà su un determinato bene e il promissario acquirente si obbliga a corrispondere al promittente venditore il prezzo pattuito.
Al fine dunque di evitare perdite di tempo, ed eventualmente anche controversie, è consigliabile verificare la conformità dell'immobile dei propri desideri prima di sottoscrivere il contratto preliminare. Ciò in quanto, come visto sopra, è possibile che, a valle del preliminare, non sia possibile stipulare il contratto definitivo (rogito) per mancanza della conformità.
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