La non conformità della costruzione realizzata rispetto al permesso di costruire determina la nullità dell'atto di compravendita?
Un tema sempre attuale, nell'ambito delle compravendite immobiliari, è quello delle patologie del contratto definitivo di compravendita nel caso in cui l'immobile presenti difformità rispetto al titolo edilizio in forza del quale è stato costruito.
La Corte di Cassazione (SS.UU. 22/03/2019, n.8230) ha affermato che in presenza di una dichiarazione reale sul titolo urbanistico e inequivocabilmente riferibile all'immobile oggetto di compravendita, il contratto è valido.
Ciò, sia che sussista conformità sia che sussista difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo indicato nel contratto di compravendita. Per la Corte tale tema si pone al di fuori del perimetro della nullità, posto che esso non è previsto dalle disposizioni che la prevedono.
Di contro, si ha nullità del contratto di compravendita immobiliare solo quando nell’atto di trasferimento non è indicato il titolo edilizio (es.: permesso di costruire) in forza del quale l’immobile è stato costruito.
Si ripete pertanto che, in caso di mera difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio, non si avrà nullità del contratto. Questo resterà valido ed efficace. L'acquirente peraltro potrà, ricorrendone i presupposti, agire nei confronti del venditore con azione di risarcimento danni.
2024 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.