Mutuo e coppia di fatto

Cassazione: se la coppia scoppia, che ne è della casa acquistata da entrambi con mutuo?

Con la sentenza 20062 del 14.07.21, la Corte di Cassazione ha statuito che, nella fattispecie, la casa acquistata da entrambi i partner deve essere assegnata all'uomo il quale, alla luce delle risultanze probatorie, ha fornito un maggior apporto nel pagamento del mutuo. L'Autorità giudiziaria era stata adita ai fini della divisione dell'immobile. Come noto, quando l'immobile non è comodamente divisibile, questo può essere assegnato ad uno o più comproprietari ovvero venduto a terzi. L'assegnatario è normalmente tenuto a pagare un conguaglio agli altri comproprietari. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione del giudice dell'Appello secondo cui il maggior apporto fornito dall'uomo doveva intendersi quale atto di liberalità, ossia di generosità (donazione) in favore della propria compagna. Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, la prova dell'animus donandi (ossia della volontà di, per così dire, 'omaggiare' il proprio partner) può, sì, essere desunta sulla base di presunzioni purché queste siano serie, ovvero gravi, precise e concordanti, non essendo possibile ritenere raggiunta tale prova solamente in virtù della circostanza che i due soggetti in questione avessero deciso di acquistare casa ai fini della loro convivenza. Detto altrimenti: la sussistenza della convivenza non attribuisce automaticamente alle operazioni aventi contenuto economico-patrimoniale lo status di 'donazioni' o 'atti di liberalità'.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto che l'immobile dovesse essere assegnato all'uomo, con obbligo in capo a quest'ultimo di pagare alla compagna un conguaglio in denaro. 

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