Se il figlio è fuori corso e non cerca attivamente un lavoro il genitore deve continuare a mantenerlo?
Con la pronuncia 8 giugno 2023, n. 16327, la Corte di Cassazione è tornata a statuire su un tema la cui regolamentazione può dirsi ormai consolidata: i presupposti affinché un figlio maggiorenne possa continuare a ricevere l'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato.
Nella fattispecie, è stato affermato che la figlia ventisettenne, fuori corso negli studi universitari e inerte rispetto al reperimento di un'attività lavorativa, non può continuare a ricevere lo stesso contributo che il padre negli anni le ha corrisposto per mantenerla in quanto studente.
Lo stato depressivo della figlia, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente per escludere la sua colpa rispetto alla violazione del principio di autoresponsabilità.
Nella fattispecie il padre corrispondeva un assegno mensile di Euro 1.200,00.
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