Mantenimento dei figli

Mantenimento figli maggiorenni: il genitore collocatario può scegliere unilateralmente di tenere il figlio in casa con sé invece di versare il mantenimento?

Con ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3329, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione di accogliere e mantenere il figlio maggiorenne in casa propria, anziché corrispondergli l'assegno di mantenimento previsto dalle Condizioni di separazione o divorzio, non può essere presa unilateralmente dal genitore obbligato al pagamento dell'assegno predetto. Il genitore in questione, ove desideri modificare l'entità dell'assegno ovvero ottenerne la revoca, è obbligato (salvo accordo con l'altro genitore) a proporre la relativa domanda al Giudice  il quale, esaminata la fattispecie, accoglierà (in tutto o in parte) o rigetterà il ricorso.

La modifica delle condizioni di separazione e divorzio (in questo caso inerenti alla prole, ma questo vale anche in assenza di figli)  può avere luogo solo attraverso due modalità: accordo tra genitori o procedimento giurisdizionale (il cui esito, ovviamente, è variabile). 

La fattispecie: nel 2020 un studente universitario di ventidue anni, che abitava da solo, adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna della madre alla corresponsione di un contributo al mantenimento in suo favore. Nel 2023 il Tribunale accoglieva integralmente la domanda e condannava la madre a corrispondere al figlio a titolo di contributo al mantenimento l'assegno mensile di Euro 900,00, nonché il 50% delle spese straordinarie. Il medesimo Giudice confermava l'obbligo del padre di continuare a corrispondere al figlio la somma di Euro 1.082,00 a titolo di contributo al mantenimento nonché il 50% delle spese straordinarie.

La Corte d'Appello piemontese adita dalla madre dello studente, longum brevis, accoglieva parzialmente l'impugnazione, revocando l'assegno in favore del figlio in quanto, secondo la Corte, era stata una scelta del figlio quella di lasciare la casa della madre pur non avendo un proprio reddito. Inoltre, la somma corrisposta dal padre mensilmente allo studente doveva considerarsi già sufficiente. Confermato, peraltro, l'obbligo in capo alla madre di corrispondere al figlio il 50% delle spese straordinarie. 

Lo studente, avverso la pronuncia della Corte d'Appello, proponeva ricorso per cassazione. 

La Suprema Corte, con l'arresto in esame, accoglieva il ricorso, affermando l'impossibilità di applicare all'obbligo di mantenere i figli la disciplina relativa all'adempimento delle obbligazioni alimentari (il mantenimento  dei figli maggiorenni - sostiene la Corte - è qualcosa di più di una mera obbligazione alimentare). La madre, pertanto, non poteva decidere di tenere il figlio in casa con sé per evitare di corrispondergli l'assegno di mantenimento. La Corte ha altresì evidenziato come la legge disponga che entrambi i genitori, secondo le sostanze di ognuno, devono contribuire al mantenimento dei figli. Pertanto a nulla rileva che l'assegno del padre fosse già di entità importante, posto che anche la madre aveva redditi adeguati per contribuire al mantenimento del figlio. Occorre altresì, dice la Corte, considerare  le condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori.

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