Mancato avanzamento di carriera

Cassazione Civile: Il lavoratore dipendente ha diritto, al ricorrere di alcuni presupposti, al risarcimento del danno da perdita di chance per mancato avanzamento di carriera

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8443 del 5 aprile 2013 ha affermato che se un lavoratore dipendente è in possesso di tutti i requisiti necessari per concorrere all’avanzamento di carriera e il datore di lavoro concede la promozione ad altro lavoratore senza prendere in considerazione i requisiti del primo, il medesimo datore di lavoro dovrà risarcire il danno da perdita di chance al lavoratore immotivatamente escluso. Più precisamente, il diritto al risarcimento di siffatto danno, argomenta la Suprema Corte, sorge allorquando il datore di lavoro non motivi adeguatamente il proprio rigetto della domanda di promozione avanzata da un lavoratore il quale, di conseguenza, viene privato della possibilità di poter eventualmente contestare tale rigetto. Il datore di lavoro che intenda porsi al riparo dal rischio di essere convenuto in un giudizio di risarcimento del danno da perdita di chance deve motivare il rigetto della richiesta di promozione avanzata dal lavoratore indicando, altresì, i criteri di selezione impiegati. Ciò al fine di consentire al lavoratore escluso dalla promozione di controllare l’iter decisionale che ha condotto il datore di lavoro a preferire altro lavoratore. Quanto all’entità del risarcimento, la Corte ha affermato che questa potrà essere determinata anche in via equitativa ma non potrà, in mancanza di un grado di probabilità prossimo alla certezza, essere determinata in una somma pari alla differenza fra la maggior retribuzione che il lavoratore avrebbe potuto percepire se fosse stato promosso e la retribuzione attuale. Ove, di contro, il lavoratore provi le scorrettezze poste in essere dal datore di lavoro nella procedura di selezione del lavoratore da promuovere egli potrebbe ottenere un risarcimento pari alla predetta differenza. Anche il Consiglio di Stato, qualche mese prima (sentenza n. 892/2013), aveva affermato, in materia di pubblico impiego, che in caso di promozione di un lavoratore ogni collega escluso ha il diritto di accedere agli atti amministrativi per verificare i criteri di valutazione impiegati dall’organo decidente, potendo quindi, in caso si rilevino irregolarità, agire per il risarcimento del danno da perdita di chance.

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