Cassazione Civ.: Illegittimo il licenziamento per essere il lavoratore incompatibile con determinate mansioni
Con la sentenza n. 4502 dell’8 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può legittimamente licenziare per giusta causa il lavoratore il quale abbia manifestato la propria incompatibilità o seria difficoltà a svolgere una determinata mansione. Infatti, in siffatta ipotesi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare, ove possibile, misure alternative al licenziamento. Nel caso di specie, una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole per giusta causa da una società cooperativa in quanto la prestatrice di lavoro si era più volte rifiutata di lavorare al banco del pesce. Soccombente in primo grado, la lavoratrice è risultata vittoriosa all’esito del secondo grado di giudizio, avendo la Corte d’Appello adita disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Ebbene, la Corte di Cassazione, adita dalla società cooperativa ha rigettato il ricorso di questa, confermando la decisione del Giudice di secondo grado. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, contrariamento a quanto lamentato dal datore di lavoro, non gravava sulla lavoratrice l’onere di provare – mediante opportuna documentazione sanitaria - la propria incompatibilità con la mansione assegnata. Al contrario: spettava alla società cooperativa l’onere di fare valutare l’idoneità della prestatrice di lavoro rispetto alle nuove mansioni. La Corte di Cassazione, inoltre, ha richiamato nella sentenza in parola gli obblighi di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) e di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), giusta i quali il datore di lavoro, accertata l’incompatibilità o seria difficoltà del lavoratore a svolgere determinate mansioni, è tenuto a ricercare soluzioni alternative al licenziamento. La Suprema Corte, infine, ha precisato che nel caso di specie il datore di lavoro, in applicazione dell’obbligo di correttezza testé richiamato, non aveva provato di non poter adibire la lavoratrice ad altre mansioni diverse da quelle di addetta al banco del pesce. In conclusione, si tratta di una sentenza di notevole importanza, che chiarisce in modo limpido e condivisibile alcuni principi fondamentali in materia di rapporto di lavoro.
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