Cass. Civ.: Il giustificato motivo oggettivo può dirsi sussistere, a fini di licenziamento, anche in caso di necessità di mutamento dell'assetto organizzativo aziendale, a prescindere dall'andamento economico.
Cass. Civ.: Il giustificato motivo oggettivo può dirsi sussistere, a fini di licenziamento, anche in caso di necessità di mutamento dell’assetto organizzativo aziendale. Con la sentenza n. 4015 del 15 febbraio 2017, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che, ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è necessaria la sussistenza di una situazione economica critica dell’azienda, essendo sufficiente l’esistenza di esigenze inerenti l’attività produttiva e/o l’organizzazione del lavoro. Tra tali esigenze, la Corte di Cassazione ha incluso quelle volte a realizzare una migliore efficienza gestionale ovvero un incremento della redditività d’impresa. Peraltro, gli Ermellini hanno precisato che la legittimità di un licenziamento intimato per le ragioni di cui trattasi ricorre unicamente allorché tali esigenze siano idonee a determinare “un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo”. La Supra Corte, inoltre, ha affermato che il datore di lavoro il quale abbia intimato il licenziamento nei termini che precedono dovrà provare i fatti specifici legittimanti il suo recesso dal contratto di lavoro. Ciò significa che non sarà sufficiente, per il datore di lavoro, allegare la necessità di mutamenti organizzativi e/o di gestione dei processi produttivi, essendo necessario che egli provi tale necessità. Tale onere probatorio potrà essere assolto, ad esempio, producendo bilanci aziendali da cui emergano particolari criticità eliminabili con un cambiamento dell’organizzazione dei fattori produttivi. Ciò, solo per dare un’idea al lettore. In buona sostanza quindi, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento ha di fatto contribuito all’ampliamento delle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Peraltro, è opportuno rilevare che, se da un lato di ciò pare possano evidentemente beneficiare i datori di lavoro, dall’altro rimane la necessità per questi di assolvere ad un onere probatorio piuttosto gravoso, come si evince anche dalle sentenze dei Giudici di merito (Tribunali e Corti d’Appello). La sentenza in commento riveste comunque un ruolo importante nel panorama giurisprudenziale attuale; ciò, per le ragioni suesposte.
© 2017 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.