Cassazione Civile - Sezione Lavoro: E' illegittimo il licenziamento del lavoratore che abbia denunciato all'autorità giudiziaria o amministrativa fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro
Con la sentenza n. 4125 del 16 febbraio 2017, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore il quale denunci all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro. Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che, di contro, il licenziamento è legittimo qualora sia accertato il carattere calunnioso della denuncia ovvero la consapevolezza dell’insussistenza dell’illecito. E’ altresì legittimo nei casi in cui il lavoratore, dopo aver denunciato i presunti illeciti del datore di lavoro alle autorità, abbia intrapreso attività di divulgazione-pubblicità degli illeciti medesimi. Pertanto, se da un lato è consentito a ciascun lavoratore di denunciare presso le autorità competenti illeciti penali o amministrativi del proprio datore di lavoro, senza che ciò legittimi quest’ultimo a procedere a licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, è pur vero che, dall’altro lato, i fatti presuntivamente costituenti illecito devono essere veri e il lavoratore, in seguito alla denuncia, non deve averli divulgati. Al ricorrere delle predette due condizioni, ogni licenziamento è illegittimo per la Corte di Cassazione in caso di denuncia di illeciti da parte del lavoratore. Naturalmente, venendo meno anche una sola di tali condizioni, il licenziamento diventa, viceversa, legittimo. All’evidenza si tratta di una sentenza che tocca un punto molto delicato del rapporto di lavoro. © 2017 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.