Cassazione Civile: Legittimo il licenziamento del dipendente che effettua copiose telefonate private.
Con la sentenza n. 5371 del 4 aprile 2012 la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello che confermava il licenziamento da parte di un istituto di vigilanza di un proprio dipendente il quale, addetto alla sicurezza presso l’ingresso di un ospedale, effettuava ogni giorno telefonate private della durata di oltre un’ora ciascuna attraverso un telefono della struttura sanitaria. La difesa del lavoratore sosteneva essere stata violata la privacy di quest’ultimo. Di diverso avviso però la Suprema Corte, secondo la quale la rilevazione delle telefonate è avvenuta in modo perfettamente legittimo avendo l’Ospedale ottenuto i tabulati telefonici da terzi, e non essendovi quindi stato alcun tipo di controllo audiovisivo (vietato dalla legge) sul lavoratore. La Corte ha sottolineato la congruità della sanzione espulsiva applicata al dipendente, considerata la natura dell’attività da questi svolta, implicante elevati livelli di attenzione finalizzata alla vigilanza dell’ingresso dell’Ospedale per evitare che persone non autorizzate ed eventualmente pericolose potessero introdursi nel luogo di cura. Per la Corte è proprio la peculiarità delle mansioni svolte dal lavoratore nel caso di specie a giustificarne il licenziamento. Infatti ove la stessa condotta fosse adottata nell’ambito di mansioni diverse potrebbe al contrario non giustificarlo. Inoltre la Suprema Corte ha evidenziato il pregiudizio subito dall’Istituto di vigilanza rispetto alla perdita di futuri appalti di servizio vigilanza.
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