E' responsabile l'insegnante in caso di infortunio dello studente?
Con la pronuncia 25 novembre 2021, n. 36723, la Corte di Cassazione ha affermato che "l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona".
Nel caso di specie, un bambino iscritto ad una scuola per l'infanzia si feriva al mento con un oggetto tagliente.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai genitori. La Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, peraltro, hanno dato loro ragione, evidenziando come l'evento dannoso si fosse verificato per l'esclusiva responsabilità dell'insegnante, la quale non aveva adeguatamente vigilato sul minore e non aveva pertanto adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento.
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