Indulto e condanna all'estero

Cassazione: Sezioni Unite Penali: indulto applicabile alle persone condannate all'estero e trasferito in Italia per l'espiazione della pena

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 36527 del 24 settembre 2008 della Corte di Cassazione. I giudici vi affermano che ciò accade in virtù della “procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio 1988 n. 334”. Si tratta di un orientamento nuovo, essendo stato abbandonato quello più tradizionale in materia di interpretazione delle norme sull’indulto. Quest’ultimo, infatti, postulava la non applicabilità del beneficio “in favore di persona condannata all’estero e detenuta in Italia.” Per la Corte, però, questa tesi non è convalidata nemmeno dalla “asserita natura eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 12 della Convenzione, dal momento che il regime giuridico dell’esecuzione per i condannati trasferiti in Italia è disegnato alla stregua della regola fondamentale enunciata dall’art. 9 secondo cui l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello stato di esecuzione e questo stato è l’unico competente a prendere ogni appropriata misura al riguardo e in forza del quale le modalità di esecuzione della pena devono conformarsi ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato italiano”.

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