Indennità sostitutiva

Cassazione: Il lavoratore subordinato ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute a causa di malattia

Con la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del lavoratore di percepire l’indennità sostitutiva per le ferie non godute a causa di malattia. La Suprema Corte, infatti, nel caso di specie ha accolto il ricorso di un dirigente il quale si era visto negare il diritto al pagamento della indennità sostitutiva da parte della Corte d’Appello che aveva fondato la propria decisione sulla considerazione che il contratto collettivo di riferimento prevedeva come unica ipotesi di pagamento di detta indennità il fatto che il mancato godimento delle ferie fosse derivato da “esigenze di servizio”, il che non era accaduto nel caso de quo. Nella citata sentenza la Suprema Corte ha inoltre richiamato le norme costituzionali preposte alla tutela del lavoratore; in particolare l’art. 36 Cost. ove è disposto che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e “non può rinunziarvi”. La Corte di Cassazione nella stessa citata sentenza ha fra l’altro dichiarato l’illegittimità, “per il contrasto con norme imperative, delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro”. Da ultimo, ma non meno importante, si rileva che la Suprema Corte ha evidenziato come l’impugnata sentenza della Corte d’Appello si poneva in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Infatti quest’ultima ha precisato nel 2006 (nelle sentenze C-350 e C-520) che l’art. 7 della Direttiva 88/2003 deve essere interpretato nel senso che “sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per il godimento delle ferie dalla loro maturazione, non è ammissibile escludere il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva quando i dipendenti siano in congedo per malattia”.

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