Incidente stradale

Cassazione Civile: L'accertata responsabilità del conducente di un veicolo non esclude la corresponsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto in un incidente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5219 del 5 marzo 2014, ha affermato che, nel caso di scontro fra veicoli, l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti coinvolti non dà luogo alla neutralizzazione della presunzione di colpa concorrente sancita dall’art. 2054 cod. civ. Tale presunzione, secondo la Corte, può validamente essere superata solo ove sia accertato che l’altro conducente si è pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale afferenti alla singolo episodio concreto ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Il caso portato al vaglio della Suprema Corte riguardava lo scontro fra due veicoli in prossimità di una intersezione stradale in cui una delle due strade aveva l’obbligo di dare la precedenza giusta l’apposita segnaletica di STOP sia orizzontale (scritta bianca sull’asfalto sovrastata da riga spessa e continua) sia verticale. La Corte, ha avuto, in particolare, modo di affermare che l’infrazione anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti: “non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso". L’art. 145, comma quinto, del Codice della Strada (D.Lvo 285/1992) dispone che “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”. L’art. 145, comma uno, tuttavia, prevede il principio generale secondo cui “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Pertanto, se da un lato il conducente che incontra segnaletica di STOP è assoggettato all’obbligo di fermare il proprio veicolo prima dell’attraversamento dell’intersezione, dall’altro il conducente in marcia sulla strada con diritto di precedenza è assoggettato al dovere di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti; tale dovere si concretizza nei noti accorgimenti fra i quali è re quello di ridurre adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del luogo, fra cui, ad esempio, stato e ampiezza del manto stradale, condizioni metereologiche, visibilità, ecc. Ciò posto, è senz’altro responsabile della causazione del sinistro il conducente che, in presenza di segnaletica di STOP, non abbia arrestato il proprio veicolo; tuttavia, può sussistere altresì responsabilità dell’altro conducente ove sia accertato che questi ha tenuto una condotta non conforme a tutte le norme in materia di circolazione stradale. Ad esempio, sussisterà la responsabilità del conducente con diritto di precedenza nel caso questi abbia approcciato l’area di intersezione ad una velocità eccedente quella massima consentita, ovvero una velocità eccessiva alla luce delle condizioni di precaria visibilità. Fondamentali nell’accertamento delle responsabilità in caso di incidente stradale sono, oltre all’eventuale perizia disposta d’ufficio dal Giudice, i verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro. Tali atti costituiscono atti pubblici e fanno prova fino a querela di falso. In siffatti atti, in particolare, è contenuta la ricostruzione, anche con l’ausilio di fotografie e grafici, dell’incidente. Vi sono indicati, ad esempio, riferimenti alle tracce di frenata sull’asfalto, alla posizione finale dei veicoli, alla traiettoria dei veicoli ante impatto, ecc. Ebbene, sulla base di tali informazioni il Giudice potrà, anche con l’ausilio di un tecnico all’uopo nominato, accertare la corresponsabilità del conducente con diritto di precedenza coinvolto nell’incidente. In conclusione, nella maggior parte dei casi, può non essere facile per il conducente in marcia su strada con diritto di precedenza provare di avere tenuto una condotta pienamente conforme alle norme sulla circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare la collisione; giungendo in tal modo a risultare scevro da ogni responsabilità.

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