Cassazione: da quando decorre il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale?
Con la pronuncia 15 febbraio 2015, n. 4191, la Corte di Cassazione ha preso nuovamente posizione in merito al momento in cui si attiva la decorrenza del termine di trenta giorni per poter impugnare la delibera condominiale.
La vicenda portata al vaglio degli Ermellini era, in sintesi, la seguente.
Un condòmino, nel corso di un'assemblea condominiale, aveva ad un certo punto chiesto che fosse verbalizzata la sua uscita dall'assemblea. Il condòmino stesso, peraltro, si appostava successivamente in prossimità della porta di accesso al locale d'assemblea, ascoltando 'di nascosto' il prosieguo dell'adunanza.
In seguito, il medesimo condòmino impugnava le delibere assembleari riguardanti la nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali, con particolare riferimento a quelli riferiti alle aree di parcheggio, nonché la nomina dell'amministratore condominiale.
Tribunale e Corte d'Appello rigettavano la domanda del condòmino ritenendo tardiva l'impugnazione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni che, per tali Giudici, decorreva dalla data delle delibere, posto che i medesimi Giudici ritenevano che, pur formalmente assente, il condòmino avesse comunque avuto conoscenza ab origine delle delibere impugnate essendosi egli fermato sulla soglia della porta del locale ove si svolgeva l'adunanza.
La Corte di Cassazione ha invece ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze del condòmino, cassando la decisione della Corte d'Appello.
Gli Ermellini hanno infatti riaffermato il principio di diritto secondo cui: «qualora un condomino ad un certo punto, nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale, si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sul quorum costitutivo tale circostanza, però, incide, altrettanto indiscutibilmente, su quello deliberativo relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno rispetto ai quali il singolo (oppure più condomini) abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e di non partecipare alla votazione».
E' dunque irrilevante la possibile udibilità dall'esterno, da parte di condòmini precedentemente allontanatisi dal locale d'assemblea, delle determinazioni che la stessa assemblea ha assunto. E' peraltro necessario che la dipartita anzitempo del condòmino sia stata verbalizzata. Alla luce di ciò, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2., c.c., per l'impugnazione delle delibere annullabili non decorre dalla data di adozione della delibera cui il condòmino uscito anticipatamente non ha partecipato. Tale termine infatti decorre, in siffatte ipotesi, dalla data in cui il condòmino predetto ha ricevuto la comunicazione del verbale contenente la delibera eventualmente annullabile.
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