Impresa familiare: sempre ammesso il riscatto da parte dei partecipanti presso terzi aventi causa dal gestore/alienante
Con la sentenza n. 27475 del 2008 la Corte di Cassazione si è pronunziata sul diritto di riscatto di cui è titolare il partecipe all’impresa familiare, affermando che allorquando il gestore di quest’ultima la alieni a terzi senza permettere ai partecipanti all’impresa di esercitare il diritto che la legge attribuisce loro, questi, appunto, possono sempre riscattare l’impresa presso i terzi aventi causa acquisendone la proprietà. La Suprema Corte ha dichiarato l’applicabilità, ove compatibile, dell’art. 732 c.c., disciplinante il riscatto nella comunione ereditaria, anche all’impresa familiare, affermando che era volontà del legislatore quella di predisporre una più solida protezione del lavoro familiare. Si tratta di una decisione che non ha precedenti specifici, una decisione importante che tutela i parenti del gestore entro il terzo grado e gli affini entro il secondo che abbiano prestato in modo continuativo la loro attività di lavoro nell’impresa familiare partecipando alla conduzione della stessa. D’altronde, è proprio l’art. 230-bis del Codice Civile, “Impresa Familiare”, a prevedere, al 5° comma, e il diritto di prelazione dei partecipi e l’applicabilità della disposizione dell’art. 732 c.c., ove compatibile.
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