Il venditore è obbligato a consegnare il Certificato di Abitabilità
Il venditore, nell'ambito delle compravendite immobiliari, è tenuto a consegnare all'acquirente il Certificato di Abitabilità (o di Agibilità, in caso di immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo). Peraltro, tale obbligazione, sancita dall'art. 1477 del Codice Civile, non costituisce ex se una condizione di validità della compravendita. Pertanto, l'acquirente non potrà eccepire, in caso di mancata consegna del certificato di Abitabilità, la nullità o l'annullabilità del contratto di compravendita e nemmeno del contratto preliminare. La Corte di Cassazione peraltro ricorda puntualmente che l'acquirente potrà eccepire l'inadempimento contrattuale del venditore e chiedere la risoluzione del contratto in quanto la mancanza del certificato di Abitabilità non consente di adibire l'immobile all'uso contrattualmente previsto. L'acquirente pertanto, se avesse saputo della mancanza dell'Abitabilità non avrebbe verosimilmente acquistato l'immobile oggetto del contratto. L'acquirente stesso potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del predetto inadempimento da parte del venditore o promittente venditore.
L'inadempimento in parola può essere eccepito dall'acquirente senza che trovino applicazione i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art 1495 Cod. Civ. in quanto il vizio in esame non ha natura materiale.
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