Cassazione: se il venditore non sana l'abuso edilizio che rimedi ha l'acquirente?
Con la sentenza 03 aprile 2024, n.8749, la Corte di Cassazione ha statuito che "allorché l'immobile presenti insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, incidenti eziologicamente sulle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore, si realizza un inadempimento qualificato che può dar luogo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di aliud pro alio datum".
Detto altrimenti: se nel contratto preliminare, ovvero in un accordo successivo e separato, venditore ed acquirente si accordano affinché il primo sani la violazione di disposizioni urbanistiche (c.d. "abuso edilizio") in materia di igiene, salubrità e sicurezza, entro un determinato termine, e l'obbligato non si attiva per la sanatoria entro tale termine, l'acquirente potrà risolvere il contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento del venditore, formulando contestualmente eventuale richiesta di risarcimento danni.
2024 Studio Legale Casa Carattini. Avvocati in Parma dal 1955.