Il danno esistenziale

Cassazione - Sezioni Unite: il danno esistenziale non integra una fattispecie autonoma di danno. Rientra nel danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, fortifica un orientamento giurisprudenziale già fortemente consolidato da emblematiche decisioni precedenti in materia di risarcibilità e irriisarcibilità del danno esistenziale. In particolare, dalla sentenza in oggetto emerge con fermezza la non autonoma configurazione del danno esistenziale; il quale non può essere considerato come una sottocategoria del danno non patrimoniale. Il danno esistenziale è un danno atipico che rientra nel danno non patrimoniale, che è danno tipico, in quanto l’art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge. Nel 2003, la Corte Costituzionale definì il danno esistenziale come quello derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti e, più in generale, dalla lesione di un precedente modello di organizzazione della vita, durevolmente e gravemente modificato dall’illecito subito. In merito alla risarcibilità del danno esistenziale, è importante sottolineare che dalla sentenza de quo emerge la convinzione dei giudici circa la necessità della sussistenza di due requisiti fondamentali per il riconoscimento del danno: la “serietà del danno” e la “gravità della lesione”. La Suprema Corte ha precisato che non sono pertanto meritevoli di tutela risarcitoria i disagi, i disappunti, i fastidi e qualsiasi altra lieve ‘inceppatura’ del normale fluire della vita quotidiana. Viene dunque posto un freno alla risarcibilità del danno esistenziale, escludendo che ad essa si possa ricorrere in seguito ad evenienze di futile entità; tali possono anche essere, ad esempio, un taglio di capelli mal riuscito, l’attesa prolungata in un vagone del metrò bloccato o in aeroporto, etc.

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