Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021: obbligo di Green Pass settore lavoro pubblico e privato
Si riassumono di seguito alcuni contenuti rilevanti del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127.
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per dimostrare:
◆ lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
◆ la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; ovvero
◆ l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità 72 ore o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità 48 ore .
In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori.
In caso di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.
I datori di lavoro sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori. Tali verifiche potranno essere anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
La verifica deve avvenire con le modalità previste dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021; pertanto, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione normativamente prevista (nome app: verificaC19), che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di acquisire le generalità dell’intestatario, senza peraltro rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00; competente è il Prefetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), il quale si avvale delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale a ciò legittimati.
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