Cassazione Civile: è inopponibile al creditore la cessione di immobile facente parte di fondo patrimoniale quando questa è trascritta successivamente all'iscrizione di ipoteca.
Con la sentenza 30/08/2018, n° 21385, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, ha statuito che la cessione (vendita) di un immobile facente parte di un fondo patrimoniale non è opponibile al creditore il quale abbia iscritto ipoteca in data anteriore rispetto a quella di trascrizione della cessione medesima. Nella fattispecie, due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale comprendente un immobile, per poi venderlo pochi mesi dopo a un terzo. Dopo l'atto di cessione (rogito, naturalmente), sullo stesso immobile viene iscritta ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei coniugi (cedenti) in qualità di fideiussori di una società debitrice del creditore ipotecario (un istituto di credito).Il credito ha agito in via esecutiva e i debitori hanno proposto opposizione. In vano. Infatti, tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione hanno ritenuto non opponibile la cessione al terzo in quanto, come detto sopra, la trascrizione della cessione presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari è avvenuta in data successiva all'iscrizione di ipoteca da parte del creditore il quale, pertanto, potrà soddisfarsi sul bene immobile ceduto con atto non opponibile. Giova precisare che nella specie l'iscrizione di ipoteca è avvenuta in data successiva al conferimento del bene immobile in fondo patrimoniale, ma anteriormente alla data di trascrizione della cessione.
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