Cassazione: sono annullabili le dimissioni rassegnate sotto minaccia del datore di lavoro
Con la pronuncia 18 marzo 2024, n. 7190, la Corte di Cassazione ha statuito che le dimissioni che il lavoratore rassegna in seguito alla minaccia di licenziamento del datore di lavoro sono annullabili per violenza morale. Precisazione: l'annullabilità è prevista solo in caso venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di procedere al licenziamento. Tale diritto è inesistente quando il lavoratore dipendente non ha commesso alcun fatto idoneo a giustificarne il licenziamento.
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